La Legge 633/41 – Norme sul diritto d’autore

Foto del Municipio di Fiumicino, di Alessandro Anselmi, Maurizio Castelli, Pia Pascalino, Natale Russo

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Nell’ambito della “Legge sul Diritto d’Autore” (Legge 633/41), la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura è l’ufficio che rilascia il provvedimento di “Dichiarazione di importante carattere artistico” per le opere di architettura contemporanea a condizione che esse siano frutto dell’ingegno, dotate del carattere della creatività che si risolve nella novità e originalità delle stesse.

 

La particolarità della Legge 633/41 è che essa non tutela direttamente le opere, ma l’autore. Più precisamente essa riserva all’autore (il/i progettista/i) la possibilità di decidere – in caso di restauro o ristrutturazione – come modificare la sua opera (anche quando la modifica è necessaria per ragioni funzionali) e di rifiutare eventuali proposte che pregiudicherebbero i caratteri originali e la qualità iniziale dell’opera stessa (cosiddetto “diritto morale”). La Legge prevede che l’autore non può opporsi alle modifiche che si rendessero necessarie dell’opera, ma se alla stessa viene riconosciuto – ai sensi dell’art. 20, comma 2 della Legge 633/1941 – un “importante carattere artistico”, spetta esclusivamente al suo autore studiare e attuare tali modifiche. Pertanto, la Direzione Generale Creatività Contemporanea è titolata a formalizzare il decreto di riconoscimento di importante carattere artistico, solo su richiesta dell’autore/i.

 

Seppure indirettamente, dunque, la Legge 633/41 protegge l’architettura contemporanea. Essa rischiava, infatti, rispetto alle architetture del passato, di non essere protetta in alcun modo, poiché fuori dai limiti di tempo (70 anni) che impongono la tutela dei Beni Culturali.

 

Solo con l’entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali è stata introdotta per la prima volta nel quadro normativo italiano un’azione di tutela dell’architettura contemporanea, inserendo tali opere tra i beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela (Art. 11, comma 1, lettera e).

 

La Legge 633/41 tutela quindi le opere dell’ingegno creativo attraverso il riconoscimento all’autore di alcuni diritti, sia morali sia connessi allo sfruttamento economico dell’opera. Sono tutelate dalla legge:

  • le opere di scultura, pittura, i disegni, le incisioni e le arti figurative similari, compresa la scenografia;
  • i disegni e le opere dell’architettura.

Per le opere di architettura la legge prevede specifiche disposizioni al fine di contemperare la salvaguardia del diritto d’autore con le esigenze connesse alla loro fruizione (Art. 20, comma 2).

 

Elenco completo delle opere che hanno ottenuto il riconoscimento di importante carattere artistico (ultimo aggiornamento del 15.01.2024)

 

PROCEDURA PER OTTENERE LA “DICHIARAZIONE DI IMPORTANTE CARATTERE ARTISTICO”

 

L’iter per il riconoscimento dell’importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea è definito dalla Circolare n. 29 del 2021; la procedura prevede l’invio di una domanda sottoscritta dall’autore/i dell’opera alla Soprintendenza competente per territorio, e per conoscenza alla Direzione Generale Creatività Contemporanea, completa di dati anagrafici, storici, tecnici, bibliografici e documentazione fotografica attuale.

 

Si precisa che, a seguito di approfondimenti e chiarimenti intercorsi con l’Ufficio Legislativo, la Direzione Generale Creatività Contemporanea non è titolata a dichiarare il riconoscimento dell’importante carattere artistico di un’opera di architettura su istanza presentata dagli eredi dei progettisti della stessa. Pertanto, la Circolare n. 29/2021 sostituisce la Circolare n. 5/2016.

 

Modello A1 – Richiesta riconoscimento (da parte dell’autore)
Modello B – Comunicazione avvio del procedimento

Ultimo aggiornamento in data 15 Gennaio 2024