
>> Sei nella Sezione Imprese culturali e creative, moda e design
>> Sottosezione La Legge Quadro per il made in Italy
DEFINIZIONE
Sono definite ‘imprese culturali e creative‘ le imprese o i soggetti che:
- svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
- sono soggetti passivi di imposta in Italia;
- hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la promozione, la conservazione, la ricerca, la valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali;
- svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di supporto, ausiliarie o strettamente funzionali alle attività di ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.
PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRESA CULTURALE E CREATIVA – ARTICOLO 25
Quando la sezione speciale del registro delle imprese sarà operativa, i soggetti interessati ad ottenere la qualifica di ‘impresa culturale e creativa’:
- potranno presentare domanda di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio competente per territorio, in base alla localizzazione della propria sede legale o sede secondaria o unità locale;
- dopo aver presentato la relativa istanza, se in possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 25 della Legge 206/2023 e dal decreto attuativo interministeriale n. 402 del 25.10.2024, potranno essere iscritti nell’apposita sezione del registro delle imprese, con la qualifica di ‘impresa culturale e creativa’.
La procedura di riconoscimento potrà dirsi positivamente conclusa nel momento in cui il soggetto richiedente sarà stato iscritto, a cura della Camera di Commercio, nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle imprese culturali e creative. Solo al perfezionamento di tale procedura il soggetto interessato avrà effettivamente ottenuto la qualifica di ‘impresa culturale e creativa’.
Per l’operatività del nuovo strumento occorrerà attendere l’emanazione di un decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy che:
- istituirà la sezione speciale del registro delle imprese;
- disciplinerà gli aspetti procedurali, gli adempimenti necessari e il termine di decorrenza per la presentazione delle istanze di iscrizione.
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE DI INTERESSE NAZIONALE – ARTICOLO 26
Il decreto del Ministero della cultura n. 460 del 18.12.2024 ha definito le ‘imprese culturali e creative di interesse nazionale‘ quelle ‘imprese culturali e creative’ già riconosciute come tali mediante l’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese che, in ragione della loro storia, del loro prestigio e della loro importanza strategica, rappresentano una particolare eccellenza collegata al territorio nazionale.
Pertanto, i soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di ‘impresa culturale e creativa’ ai sensi del precedente articolo 25, se interessati all’iscrizione all’Albo tenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, potranno presentare domanda di iscrizione solo se in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- svolgono la propria attività da almeno 5 anni;
- svolgono attività che contribuiscono, in ambito nazionale e internazionale, alla definizione dell’identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese oppure valorizzano il territorio in cui il soggetto richiedente è localizzato;
- possiedono un archivio di impresa, inteso come l’insieme della documentazione strumentale o funzionale all’attività dell’impresa stessa.
>> Per le imprese culturali e creative che siano titolari o licenziatarie esclusive di un marchio storico di interesse nazionale è prevista una procedura semplificata.
La domanda di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 26 potrà essere presentata tramite una procedura informatizzata che sarà resa accessibile dal sito della Direzione Generale Creatività Contemporanea, secondo istruzioni che verranno meglio precisate in un successivo Regolamento emanato dalla medesima Direzione.
Per i soggetti che presenteranno regolare istanza e per i quali sarà riconosciuto il possesso di tutti i requisiti prescritti, la procedura potrà concludersi con l’iscrizione all’Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale e la possibilità di usare la relativa denominazione.
COLLEGAMENTO FUNZIONALE TRA ARTICOLO 25 E ARTICOLO 26 DELLA LEGGE N. 206/2023
Vi è un collegamento funzionale tra l’articolo 26 e l’articolo 25 della Legge n. 206/2023 e la compiuta operatività dell’articolo 25 si pone come presupposto necessario e imprescindibile dell’operatività di quanto previsto dall’articolo 26.
Si tratta di due procedimenti, entrambi ad istanza di parte, e di due tipologie di iscrizioni diverse:
- l’iscrizione (ai sensi dell’articolo 25) nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio è volta a ottenere il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa;
- l’iscrizione (ai sensi dell’articolo 26) all’Albo tenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura è volta a ottenere l’ulteriore riconoscimento di impresa culturale e creativa di interesse nazionale.
Il secondo procedimento (l’iscrizione all’Albo) non può essere avviato se non si sia prima completato positivamente il primo (iscrizione alla sezione speciale).
In entrambi i casi, inoltre, sono previsti specifici requisiti soggettivi e oggettivi che, se non effettivamente posseduti, non daranno luogo ad alcuna iscrizione.
Ultimo aggiornamento in data 3 Aprile 2025